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Immobili
concessi in uso gratuito a parenti
Ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, è considerata abitazione principale, agli effetti dell'applicazione del solo beneficio dell'aliquota ridotta, l'unità immobiliare concessa, gratuitamente, dai genitori ai figli, o viceversa, e utilizzata da questi come abitazione principale. Tale situazione deve essere necessariamente comunicata all'Ente, attraverso apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, a pena di inapplicabilità dell'agevolazione, entro il termine perentorio del 30 luglio. Il beneficio è usufruibile per una sola unità immobiliare concessa in uso gratuito. |