Immobili concessi in uso gratuito a parenti

Ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, è considerata abitazione principale, agli effetti dell'applicazione del solo beneficio dell'aliquota ridotta, l'unità immobiliare concessa, gratuitamente, dai genitori ai figli, o viceversa, e utilizzata da questi come abitazione principale. Tale situazione deve essere necessariamente comunicata all'Ente, attraverso apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, a pena di inapplicabilità dell'agevolazione, entro il termine perentorio del 30 luglio. Il beneficio è usufruibile per una sola unità immobiliare concessa in uso gratuito.

 
 
|MODULISTICA|Dichiarazione di variazione e modulistica varia